CODICE DEONTOLOGICO E FORME DI TUTELA ACCADEMIA EPULAE

EPULAE

Accademia Enogastronomica  Internazionale

Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo Settore per la Formazione e la  Promozione della Cultura Enogastronomica e dell’Analisi Sensoriale degli Alimenti e delle Bevande.

Associazione Riconosciuta in data 22/06/2009

con ex Decreto 361/2000 del Presidente della Repubblica Italiana. 

Iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Cagliari.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Sezione I
Ambito

1. Le regole di deontologia professionale costituiscono specificazione ed attuazione del regolamento di categoria e delle leggi che disciplinano l’attività di EPULAE Accademia Enogastronomica Internazionale.

2. EPULAE Accademia Enogastronomica Internazionale si impegna all’osservanza delle regole deontologiche e al rispetto dei principi di etica professionale anche se qui non espressamente codificati. Le violazioni delle norme che regolano l’esercizio della professione possono determinare l’applicazione di sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti, tenuto conto della reiterazione delle infrazioni accertate. Nell’ambito di uno stesso procedimento disciplinare il giudizio sulla condotta dell’iscritto deve essere formulato sulla base della valutazione complessiva dei fatti contestati.

3. Il comportamento dell’ Accademico (Socio) EPULAE è suscettibile di provvedimento disciplinare anche quando sia solo di pregiudizio per il decoro e la dignità della categoria.

Sezione II
Prestazione d’opera intellettuale

4. L’ Accademico (Socio) è tenuto ad espletare il proprio incarico con la massima diligenza e con l’impiego rigoroso di conoscenze scientifiche appropriate per effettuare le attività professionali previste dallo Statuto dell’Accademia e tutti gli atti adeguati a conseguire il miglior risultato finale.


5. L’
Accademico (Socio) deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, ed esercita l’attività professionale secondo “scienza” (preparazione, competenza e capacità professionale), “coscienza” (onestà, imparzialità e disinteresse), “diligenza” (comportamento secondo lealtà, correttezza, trasparenza).

TITOLO II
CONDOTTA
Sezione I
Valori sociali

6. L’Accademico (Socio) deve operare in piena indipendenza di giudizio, autonomia professionale e imparzialità, evitando ogni conflitto di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza tra professione e affari. Deve inoltre rifuggire da qualsiasi comportamento discriminatorio dettato da differenze di sesso, razza, lingua, religione, nazionalità, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

7. Al fine di garantire la qualità e l’efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e della collettività e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo professionale, l’Accademico (Socio) ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze professionali secondo i regolamenti fissati dall’articolato dello Statuto dell’Accademia. La violazione di tale obbligo costituisce illecito disciplinare.

Sezione II
Concorrenza sleale

8. L’Accademico (Socio) deve astenersi dal compiere atti di concorrenza sleale. E’ considerato atto di concorrenza sleale screditare i propri colleghi a livello personale e/o professionale allo scopo di ottenere benefici di qualsiasi natura.

Sezione III
Pubblicità

9. Nell’esercizio della professione è consentita all’ Accademico (Socio) CC la pubblicità informativa relativa all’associazione che risponda al solo interesse della professione. È ammesso che l’Accademico (Socio) utilizzi i media per fornire esclusivamente le informazioni la cui conoscenza corrisponde all’interesse pubblico e dell’Accademia.
L’utilizzo del logo è subordinato e regolamentato dal consiglio direttivo.

Sezione IV
Rapporti con il Direttivo e i soci

10. Nei rapporti con i soci, l’Accademico (Socio) deve comportarsi secondo i principi di correttezza, collaborazione e solidarietà.
A titolo puramente esemplificativo costituiscono ipotesi di violazione:
a) omettere di informare, in via riservata, il collega dei possibili errori o irregolarità che si ritiene questi abbia commesso;
b) esprimere, alla presenza di pubblico, valutazioni o critiche sull’operato o sul comportamento di un collega che non siano riconducibili ad osservazioni tecniche necessarie per la corretta esecuzione della propria prestazione;
c) disincentivare o ostacolare, in qualsiasi modo, la composizione di una controversia tra altri colleghi. Ove necessario ogni eventuale controversia deve essere appianata da parte del Consiglio Direttivo;

Qualora nell’esercizio dell’attività l’Accademico (Socio) venga a trovarsi in stridente contrasto personale con un collega, egli deve darne immediata notizia al Presidente dell’Accademia affinché questi, personalmente o tramite un delegato scelto, possa esperire un tentativo di conciliazione.

Sezione V
Rapporti con il Consiglio Direttivo

11. L’Accademico (Socio) è tenuto a prestare la più ampia collaborazione al Consiglio Direttivo di appartenenza affinché questo assolva in maniera efficiente ed efficace alle funzioni di vigilanza e ad ogni altro compito ad esso demandato dalla legge al fine di assicurare la massima tutela al prestigio e al decoro della categoria. La totalità degli Accademici (Soci) sono tenuti a partecipare alle assemblee istituzionali dell’Associazione.
Deve altresì:

a) informare il Presidente dell’Accademia in merito a problemi di generale rilevanza per la categoria;
b) segnalare al Presidente ogni eventuale difficoltà nei rapporti con gli Uffici Pubblici, o con gli altri soci, astenendosi dall’assumere iniziative personali che possano pregiudicare il più generale interesse dell’Accademia;
c) rispettare le direttive emanate dall’Accademia;
d) versare nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo la quota annuale di iscrizione all’Accademia;
e) astenersi dal compiere atti o rilasciare al pubblico dichiarazioni in nome o per conto dell’Accademia senza aver ottenuto, in forma scritta o tramite mail, specifica ed ufficiale autorizzazione dal Presidente e/o dal CdA.

12. L’ Accademico (Socio) chiamato a ricoprire la carica di componente del Consiglio Direttivo territoriale nazionale, deve adempiere ai doveri dell’ufficio impersonato con diligenza ed obiettività, cooperando per il continuo ed efficace funzionamento dell’istituto.


13. L’
Accademico (Socio) deve partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della categoria favorendo il rispetto e la collaborazione reciproca fra tutti gli associati, stimolando la loro partecipazione alle iniziative programmate nell’interesse generale.

TITOLO III
Prestazione
Sezione I
Incarico

14. L’ Accademico (Socio) nel corso dell’espletamento della sua attività deve essere espletato seguendo i principi di trasparenza ed onestà.

Sezione II
Svolgimento e formazione continua

18. L’ Accademico (Socio) deve:

a) svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamento è stato incaricato, nel pieno rispetto dello standard di qualità stabilito dalle normative correnti e dai protocolli applicativi;

b) mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e di aggiornamento secondo le modalità statuite dagli organi competenti.

Sezione III
Segretezza

19. Nell’esercizio della propria attività l’Accademico (Socio) è tenuto a mantenere rigorosamente il segreto professionale in merito alle questioni conosciute per motivi d’ufficio. Tali informazioni sono destinate a rimanere riservate.

Sezione IV
Rapporti esterni

20. Nei rapporti con altri Uffici Pubblici o Privati, , l’ Accademico (Socio) deve comportarsi secondo i principi di indipendenza e di rispetto delle rispettive funzioni.
In particolare nei rapporti con gli Uffici pubblici e con le Istituzioni è tenuto:

a) a rispettare le funzioni che le persone preposte all’ufficio sono chiamate ad esercitare;
b) ad astenersi dall’utilizzare in qualunque forma la collaborazione, eccedente gli obblighi di ufficio, dei dipendenti degli Enti Pubblici e/o Istituzioni ed a non trarre vantaggi in alcun modo da eventuali rapporti personali con essi intercorrenti.

TITOLO IV
Sanzioni disciplinari

21. Ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla normativa vigente, per la violazione delle prescrizioni contenute nel presente codice deontologico sono applicabili le seguenti sanzioni disciplinari da applicare in misura proporzionale alla gravità della violazione commessa, che sono:

a) l’avvertimento;
b) la censura;
c) la sospensione;
d) la cancellazione.

TITOLO V
Disposizioni Finali

22. Le fattispecie regolate dalle precedenti disposizioni costituiscono esemplificazione dei comportamenti ricorrenti con maggiore frequenza nella prassi. Pertanto, l’ambito di applicazione delle sanzioni di cui sopra non è limitato esclusivamente a tali fattispecie ma si estende alla tutela di tutti i principi generali di deontologia professionale.

 

Approvato il 25 giugno 2020……………….

Dal Consiglio Direttivo di EPULAE Accademia Enogastronomica Internazionale.