Lo Statuto

                                                                    

PREMESSA

Nel rispetto del Codice Civile, del vigente D. Lgs. 117/2017, viene redatto il nuovo testo di modifica e integrazione dello Statuto dell’ Associazione” EPULAE Accademia Internazionale per la Formazione e la Promozione della Cultura Enogastronomica e dell’Analisi Sensoriale degli Alimenti.

Pertanto, vista la deliberazione dell’Assemblea Straordinaria, in conformità ai principi normativi statuiti dagli articoli 35 e seguenti del D. Lgs. 117/2017, si procede alla mutamento della forma giuridica associativa in “Associazione di Promozione Sociale ed Ente di Terzo Settore”, con assunzione della denominazione sociale di: “EPULAE Accademia per la Formazione e la Promozione della Cultura Enogastronomica e dell’Analisi Sensoriale degli Alimenti e delle Bevande” altresì indicata con la seguente abbreviazione “EPULAE Accademia Enogastronomica Internazionale”.

Nei termini e con le modalità previste dalla normativa di riferimento si è proceduto in  data 09/07/2020  a far registrare il  presente Statuto presso gli uffici dell’ Agenzia Delle Entrate Direzione Provinciale Cagliari.

                                                                                   STATUTO EPULAE

Accademia Internazionale per la Formazione e la Promozione della Cultura Enogastronomica e dell’Analisi Sensoriale degli Alimenti e delle Bevande, altresì denominata con la seguente abbreviazione:  EPULAE Accademia Enogastronomica Internazionale “Associazione di  Promozione Sociale ed Ente di Terzo Settore”.

Costituita il 20 Ottobre 2006, con sede legale in via Tempio 10/A Cagliari (Italia); associazione riconosciuta in data 22/06/2009 e iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Cagliari con ex Decreto del Presidente della Repubblica Italiana n°361/2000.

Le  modifiche statuarie disposte dall’assemblea dei soci di EPULAE Accademia Enogastronomica Internazionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 dello Statuto associativo, redatto in Bracciano (RM) nello studio del notaio Carraffa e Cesarini il 20 Ottobre 2006 repertorio N° 126708 raccolta N°6123, Roma 4-4626 serie 1 – registrato in data 4 novembre 2006 (duemilasei), in conformità ai principi normativi statuiti dall’art. 35 D.Lgs 117/2017, di cui al verbale del 21/10/2006.

La presente modifica statutaria è resa necessaria ai fine dell’adeguamento della medesima associazione in Ente di Terzo Settore (APS) in conformità ai principi normativi statuiti nel rispetto del Codice Civile dall’art. 35 del vigente D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del terzo settore” e successive proroghe e modificazioni, giusta assemblea dei soci e  verbale di approvazione  tenutasi a Cagliari il 09/03/2020.

Modifica e integrazione dell’ART. 1 – COSTITUZIONE

Si procede alla modifica dell’art. 1 inerente la sola intestazione dell’Associazione da: “EPULAE”  Accademia Internazionale per la Formazione e la Promozione della Cultura Enogastronomica e dell’Analisi Sensoriale degli Alimenti in Associazione di Promozione Sociale ed Ente di Terzo Settore (APS) denominata“EPULAE Accademia per la Formazione e la Promozione della Cultura Enogastronomica e dell’Analisi Sensoriale degli Alimenti e delle Bevande”, altresì chiamata con l’abbreviazione “EPULAE Accademia Enogastronomica Internazionale”.


ART. 2 – DURATA
La durata dell’associazione è stabilita al 31 dicembre 2056 e potrà essere prorogata con delibera dell’assemblea dei soci.

ART. 3 – SEDE
L’associazione ha sede legale in Cagliari, via Tempio n° 10 /A (Italia), con determinazione del Consiglio dell’accademia potrà trasferirsi la sede nell’ambito della stessa provincia o in altra regione, nonché istituire e/o sopprimere eventuali sedi secondarie e rappresentanze anche altrove, sia in Italia che all’estero.

Modifica e integrazione dell’ ART. 4 – SCOPI SOCIALI

Viene modificato il comma “B” dell’art. 4 con la seguente dicitura:

B) l’organizzazione della formazione e della specializzazione di maestri sommelier enogastronomi, esperti degustatori, esperti in analisi sensoriale degli alimenti e delle bevande, wine consultant, wine and food consultant, responsabili acquisti e gestione food e beverage, chef exécutif de cuisine, maestri cucinieri, cuochi/e, maestri pizzaioli, maestri pasticcieri, maestri cioccolatieri, maestri gelatieri; nonché responsabile del ristorante o catering, relatori, maestri di cerimonia, maestri di conferenza, maestri dell’accoglienza e gestione della sala ristorante esperti in sommelleria ed enogastronomia, formatori ed insegnanti in materie enogastronomiche, Mentor food and beverage per turisti in percorsi enogastronomici e sensoriali.

Le sopra indicate professionalità possono raggrupparsi in sezioni specialistiche dell’associazione.

Agli chef exécutif de cuisine, ai maestri cucinieri ai cuochi e alle cuoche che frequenteranno  i corsi formativi di cucina rurale verrà rilasciato il titolo di Rural Chef.

ART. 5 – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE 
L’associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività previste dallo scopo associativo da:

a)quote e contributi degli associati;
b)eredità, donazioni e legati;
c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati
al sostegno di specifici programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) contributi di organismi locali, nazionali, comunitari ed internazionali;
e) eventuali entrate derivanti da prestazione di servizi inerenti le finalità dello statuto;
f) eventuali avanzi di gestione risultanti dai bilanci annualmente approvati.
Il patrimonio dell’associazione deve essere destinato unicamente al perseguimento degli scopi associativi ed è esclusa qualsiasi forma di ripartizione di utili e proventi tra i soci.

Modifica e integrazione dell’ ART. 6 – SOCI

Possono essere iscritti all’ Associazione: “EPULAE Accademia Enogastronomica Internazionale per la formazione e la promozione della cultura enogastronomica e dell’analisi sensoriale degli alimenti e delle bevande”, tutti coloro i quali ne condividano gli scopi, siano essi persone fisiche o giuridiche, associazioni e/o enti.

Gli associati si suddividono in: soci effettivi e soci onorari. I soci effettivi si distinguono in accademici e sostenitori. La categoria dei soci accademici comprende i soci fondatori e tutti gli associati che,

riconoscendo le finalità dell’associazione, partecipano attivamente alle attività sociali, ovvero coloro i quali hanno frequentato o frequentano i corsi di formazione in materia enogastronomica e che pertanto possiedono attestazioni professionali e possono fregiarsi delle qualifiche secondo il livello di formazione raggiunto. Ai soci accademici si assicura la formazione permanente con seminari, viaggi studio, masterclass e E-learning.

1) I soci sostenitori sono le persone e/o gli Enti che, riconoscendo nelle finalità dell’Associazione un motivo di promozione sociale, culturale ed educativo corrispondono quote annuali secondo quanto stabilito dal Consiglio dell’Associazione.

2) I soci onorari sono nominati dal Consiglio dell’Associazione fra coloro che, per capacità ed esperienza, hanno operato con successo nel campo enogastronomico e/o vitivinicolo o si sono resi meritevoli per opere

in favore dell’Associazione. Ad essi è attribuito il titolo ad honorem tra quelli previsti nell’Associazione; sono esonerati dal pagamento della quota associativa e/o di iscrizione.

3) L’Associazione ha previsto anche la figura del sostenitore amico che contribuisce con un piccolo apporto. Essi non hanno alcun diritto di partecipare alle assemblee né diritto di voto o di essere eletti alle cariche sociali.

I soci effettivi (fondatori/accademici/sostenitori) sono tenuti al pagamento della quota sociale, oltre all’eventuale tassa di iscrizione, secondo quanto stabilito annualmente dal Consiglio dell’Associazione, la quota sociale ha validità dell’anno solare e va versata dal socio entro il 31 gennaio.

Tutti i soci effettivi sono ammessi a partecipare alle assemblee ed hanno diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali. Per diventare soci occorre presentare domanda di ammissione, che si intende in ogni caso confermata qualora il Consiglio dell’Associazione non la respinga a scrutinio segreto, entro novanta giorni dalla sua presentazione. I soci che abbiano cessato di appartenere all’Associazione non hanno alcun diritto sul suo patrimonio né possono richiedere le quote ed i contributi versati. La quota associativa non è collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale e non è trasferibile a qualsiasi titolo. Il socio che aderisce all’Associazione è automaticamente socio della delegazione in cui risiede, l’espulsione dall’Associazione comporta automaticamente l’espulsione dalla delegazione di appartenenza. Non è consentito ai soci svolgere attività in contrasto con le finalità dell’Associazione, l’utilizzo del logo dell’Associazione dovrà essere sempre autorizzato dall’organo locale competente.

Modifica e integrazione ART. 7 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono organi dell’Associazione “EPULAE Accademia Enogastronomica Internazionale per

la formazione e la promozione della cultura enogastronomica e dell’analisi sensoriale

degli alimenti e delle bevande”:

-l’ Assemblea dei soci;

-il Consiglio dell’Associazione;

-il Presidente;

-il Comitato dei Garanti;

-l’Organo di controllo, integrazione allo statuto dell’associazione: l’organo di controllo, eletto dall’assemblea ordinaria, è il garante dell’osservanza dellenorme statutarie e del corretto perseguimento degli scopi sociali. Vigila sulla regolare tenuta della contabilità. A tal scopo può esaminare in ogni momento i libri ed i documenti contabili ed amministrativi e chiedere le informazioni che ritenga necessarie per l’espletamento dei suoi compiti. L’organo di controllo resta in carica quattro anni.

Tutte le cariche sono gratuite. L’organo di controllo redige, per la sua attività, un libro dei verbali.

– il Revisore unico, integrazione allo statuto dell’associazione: L’assemblea dell’Associazione, qualora lo ritenga opportuno, può nominare un Revisore dei Conti che deve essere eletto dall’;Assemblea. Resta in carica per quattro anni e non decade in caso di dimissioni del presidente.

E’ obbligatorio istituire il Collegio dei La Revisori dei Conti nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

Le decisioni degli organi statutari dell’Associazione sono valide unicamente se formalizzate in delibere da trascriversi sugli appositi registri previsti dalla legge ed obbligano tutti i soci.

Modifica e integrazione ART. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei soci dell’Associazione regolarmente costituita rappresenta l’universalità degli associati e le sue deliberazioni vincolano tutti o soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L’Assemblea è convocata dal Consiglio dell’Associazione mediante avviso affisso nella sede legale dell’Associazione, a mezzo posta elettronica con conferma di avvenuto ricevimento, con pubblicazione di avviso sul sito web dell’Associazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione prevede il giorno, l’ora ed il luogo dell’adunanza con specifica indicazione dell’ordine del giorno e l’elenco delle materie da trattare, nonché la data e l’ora prevista per l’adunanza in seconda convocazione.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all’anno entro il 30 aprile. L’Assemblea delibera in merito:

a) all’approvazione del bilancio consuntivo dell’Associazione;

b) alla elezione degli organi statutari o alla ratifica del risultato delle operazioni elettorali per l’elezione dei membri del Consiglio dell’Associazione e dei componenti del Comitato dei garanti effettuate dai soci presso le singole delegazioni;

c) modifiche statutarie.

L’Assemblea ordinaria si costituisce regolarmente in prima convocazione con la presenza, in proprio e per delega, di almeno la metà più uno degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti e rappresentati: essa delibera validamente a maggioranza semplice degli intervenuti. Possono intervenire all’Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Ogni socio non può ricevere comunque più di 4 deleghe, ciascuna corredata da relativa fotocopia del documento di identità.

La regolarità di costituzione dell’Assemblea viene constatata e fatta constatare dal Presidente dell’Associazione il quale invita l’Assemblea a provvedere alla nomina del presidente e del segretario dell’Assemblea. Il presidente dell’Assemblea ha pieni poteri per la direzione dell’ Assemblea e, in particolare, per l’ accertamento della regolarità delle deleghe ed in genere, del diritto degli intervenuti a

partecipare all’Assemblea, per far constare la validità delle deliberazioni, per dirigere e regolare la discussione.

L’Assemblea straordinaria potrà essere convocata, con le medesime modalità di quella ordinaria, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, nonché per la modifica dello Statuto e per la deliberazione dello scioglimento dell’Associazione.

Per modificare lo Statuto dell’Associazione è necessaria: in prima convocazione la presenza, in proprio e/o per delega, di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati;

in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti, il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione è necessario, sia in prima che in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Modifica e integrazione dell’ ART. 9 – CONSIGLIO DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione è amministrata dal Consiglio dell’Associazione composto da cinque membri eletti tra i soci iscritti all’Associazione che presentino la propria candidatura.

I consiglieri durano in carica quattro anni, rinnovabili, e comunque fino all’assemblea che approva il bilancio relativo al quarto esercizio chiuso dopo la loro elezione.

Qualora, nel corso del quadriennio, vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli cooptando quelli che, nell’ordine, hanno ottenuto più voti nelle relative elezioni. I consiglieri così cooptati scadono insieme con quelli in carica all’atto della loro nomina.

Nella sua prima riunione il Consiglio elegge, a scrutinio segreto fra i suoi componenti, il presidente, il vicepresidente ed il segretario/tesoriere.

Il Consiglio dell’Associazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per la gestione dell’Associazione con l’esclusione solo di quelli riservati all’Assemblea per previsione di legge o di Statuto.

Il Consiglio ha la funzione di promuovere l’attività dell’Associazione e di favorirne la diffusione

nonché di promuovere le finalità statutarie.

Sono riservate alla competenza del Consiglio dell’Associazione tutte le decisioni concernenti:

a) l’ ammissione, l’esclusione ed il recesso degli associati, nonché le norme disciplinari ad

essi applicabili;

b) la formazione e l’approvazione del bilancio preventivo;

c) la determinazione della misura delle quote associative;

d) il reperimento dei fondi necessari per il finanziamento delle iniziative dell’Associazione;

e) la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dell’organizzazione dell’Associazione;

f) l’approvazione e le modifiche di regolamenti interni;

g) l’ acquisto e l’alienazione di beni immobili sotto l’osservanza delle norme di legge;

h) le politiche relative all’organizzazione periferica;

i) le proposte di modifica dello Statuto;

j) la promozione di azioni giudiziarie ed amministrative di ogni ordine e grado di giurisdizione;

k) la stesura del bilancio di esercizio da sottoporre all’ approvazione dell’ Assemblea ordinaria;

l) l’ assolvimento di tutti gli altri compiti previsti dalla legge e dallo Statuto;

m) la determinazione dei rimborsi delle spese;

n) la predisposizione del programma di attività dell’associazione.

Il Consiglio dell’Associazione è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente, munito di delega

scritta, presso la sede dell’ Associazione o in altro luogo ogni qualvolta lo ritenga opportuno ovvero quando ne abbia ricevuto domanda motivata da un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

La convocazione è fatta con avviso scritto da inviare almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza per posta elettronica e/o SMS. Le riunioni del Consiglio dell’associazione sono presiedute dal Presidente dell’associazione; in caso di sua assenza od impedimento dal vicepresidente e, in mancanza anche di questi, dal consigliere più anziano in carica.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche in forma di videoconferenza, o altro mezzo tecnico equipollente, a condizione che siano presenti, nel luogo dove la riunione è convocata, almeno il presidente o il vicepresidente e il segretario della riunione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che ciascuno di essi, durante lo svolgimento della riunione, possa intervenire in ogni momento e possa ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Il Consiglio delibera validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri e con il voto

favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità di voti ha prevalenza il voto di

chi presiede la riunione.

Il Segretario/tesoriere oltre ai rapporti con il Presidente, assicura la regolare tenuta dei verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio dell’Associazione, dei registri delle delibere adottate dai suddetti organi sociali e del libro dei soci.

Il Segretario, coadiuvato da un’apposita commissione di lavoro, assicura la gestione amministrativa, organizzativa e di tesoreria dell’Associazione secondo le disposizioni impartite dal Consiglio dell’Associazione.

Nessuna spesa può essere sostenuta se non deliberata preventivamente, sotto responsabilità personale di chi l’abbia effettuata.

ART. 10 – IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio dell’associazione Convoca e presiede le Assemblee dei soci e le riunioni del Consiglio dell’associazione. Svolge, con ampi poteri di firma, le mansioni a lui demandate dallo statuto, dal regolamento e dal Consiglio dell’associazione. Ha potestà di demandare tutte o alcune delle sue funzioni al Vicepresidente o ad altro Consigliere delegato.
In caso di assenza od impedimento anche permanente del Presidente lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente. La presenza e/o la firma del Vicepresidente attesta, di fronte ai terzi, l’assenza o l’impedimento del Presidente. In caso di sostituzione, il vicepresidente disimpegna tutte le funzioni del Presidente, con le stesse responsabilità.
Il Presidente ha la funzione di diffondere l’attività dell’associazione e di favorirne la diffusione nonché di promuovere le finalità statutarie sia in Italia che all’estero. Il Presidente sottoscrive i contratti per conto dell’associazione, previa deliberazione del Consiglio, cura l’unità di indirizzo dell’attività associativa; provvede alla firma dei mandati di pagamento in base alle delibere del Consiglio dell’associazione, qualsiasi spesa effettuata in eccesso o non autorizzata preventivamente non verrà rimborsata.

ART. 11- COMITATO DEI GARANTI 
Il Comitato dei garanti è organo dell’associazione ed è competente a risolvere le eventuali divergenze e le controversie di qualsiasi natura ed anche quelle indicate al seguente articolo.
Il Comitato dei garanti è costituito da cinque membri, di cui tre esperti preferibilmente in materie giuridiche, di cui uno con funzioni di presidente, e da due tecnici, eletti ogni quattro anni dall’Assemblea in occasione delle votazioni del rinnovo delle cariche sociali e secondo le stesse modalità. I membri del Comitato possono essere scelti ed eletti anche tra i coloro i quali non sono soci dell’Associazione ma che vantano indiscusse competenze ed attitudini per ricoprire le suddette funzioni.

ART. 12 – ELEZIONI DEGLI ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa possono partecipare alle elezioni del Consiglio e dei relativi organi dell’associazione.
Le elezioni avverranno luogo presso le sedi delle singole delegazioni locali, o in altra sede idonea, secondo le norme stabilite dal regolamento elettorale da stabilirsi con deliberazione del Consiglio dell’associazione.
La verifica dei documenti relativi alle elezioni degli organi statutari potrà essere richiesta, a proprie spese, al Comitato dei garanti da ogni elettore entro sessanta giorni dalla data delle elezioni medesime. La documentazione relativa alle elezioni dovrà essere conservata a cura delle rispettive segreterie di delegazione per la durata di quattro anni dalla data delle elezioni stesse.

ART.13- ORGANIZZAZIONE PERIFERICA DELL’ASSOCIAZIONE
L’associazione opera sul territorio nazionale ed internazionale per mezzo di delegazioni costituite a livello locale. Sul territorio nazionale possono ravvisarsi come sedi a livello locale: paesi, capoluoghi di provincia e regioni.
Le delegazioni periferiche dell’associazione sono così organizzate:

a) il Delegato;
b) l Consiglio di delegazione, composto dal Delegato, un segretario/tesoriere e tre consiglieri eletti dai soci;
c) l’Assemblea di delegazione, composta da tutti i soci della delegazione in regola con il pagamento della quota associativa;
d) il Presidente di delegazione regionale, eletto tra tutti i delegati della regione.
L’autonomia ed il funzionamento delle delegazioni locali sono regolati da un apposito regolamento redatto dal Consiglio dell’associazione, ogni delegazione locale può avere un bilancio autonomo e dotarsi di una propria partita IVA. Le cariche nelle delegazioni sono elettive ed hanno la stessa durata di quelle a livello nazionale, nonché devono essere rinnovate almeno trenta giorni prima del rinnovo delle cariche nazionali. Il Presidente della delegazione regionale, eletto tra i delegati locali di quella regione, è garante della politica e della corretta gestione dell’associazione sul territorio.
Tutte le delegazioni locali sono tenute a presentare annualmente al Presidente della delegazione regionale dell’associazione un programma di attività, un rendiconto delle attività realizzate ed una copia del bilancio.
I Presidenti delle delegazioni regionali e di quelle estere sono direttamente soggetti alla direttive ed al controllo degli organi nazionali dell’associazione.
Sul territorio internazionale l’associazione promuove la costituzione di delegazioni locali estere per gli italiani residenti all’estero e per gli stranieri che abbiano frequentato o frequentino i corsi di formazione. Nei paesi esteri le delegazioni periferiche dell’associazione sono così organizzate: 

a) il Delegato;
b) il Consiglio di delegazione, composto dal delegato, un segretario/tesoriere e tre consiglieri eletti dai soci;
c) l’Assemblea di delegazione, composta da tutti i soci della delegazione;
d) il Presidente di delegazione dello stato estero, eletto tra tutti i delegati presenti nello stato.
Ogni delegazione in un paese estero provvede alla elezione Consiglio di delegazione composto dal Delegato, dal segretario/tesoriere e da tre consiglieri, ogni carica può essere rinnovabile. Il Presidente di delegazione dello stato estero, eletto tra i delegati locali di quello stato estero, è garante della politica e della corretta gestione dell’accademia sul territorio, della quale risponde direttamente agli organi statutari dell’associazione.
Con deliberazione del Consiglio dell’associazione verrà predisposto un apposito regolamento per l’organizzazione delle delegazioni estere.
Tutte le delegazioni, sia italiane che estere, sono tenute a formalizzare con apposite delibere le decisioni

adottate e trascriverle su appositi registri, esse dovranno, altresì, uniformarsi a tutti i principi stabiliti dal     presente statuto e dal regolamento di applicazione, compatibilmente con la legislazione del loro paese.
L’istituzione delle delegazioni locali in Italia ed all’estero è fatta con delibera del Consiglio dell’accademia.

ART. 14 – CARICHE ASSOCIATTIVE
La carica rivestita dal socio nell’ambito degli organi statutari dell’associazione è un mandato, non retribuito con obbligo di adempierlo. Il Consiglio dell’associazione può stabilire rimborsi spese per attività svolte a favore dell’associazione con apposito regolamento.
Per tutti i componenti degli organi statutari sono previsti rimborsi delle spese di viaggio documentate, comprese le indennità chilometriche, nonché di pernottamento entro un limite fissato annualmente e secondo le disponibilità di bilancio.
Le dimissioni dalle cariche sociali dell’associazione devono essere presentate per iscritto. Le dimissioni dalle cariche nazionali vanno presentate al Consiglio dell’associazione. Le dimissioni dalle cariche di consigliere nazionale o componente del comitato dei garanti fanno subentrare nella carica il primo dei non eletti. Si considera dimissionario, di fatto, chi non rinnova la quota sociale.

Modifica e integrazione ART. 15 COMMISSIONI DI LAVORO

Il Consiglio dell’Associazione può nominare le commissioni di lavoro che ritiene necessarie. Le

commissioni di lavoro sono composte di regola da componenti scelti tra gli associati e sono coordinate da un presidente in qualità di responsabile. Le commissioni decadono con il decadere del Consiglio che le ha costituite.

All’inizio della sua attività, e in ogni caso al 30 settembre di ogni anno, il presidente di ciascuna commissione di lavoro sottoporrà all’approvazione del Consiglio il programma di lavoro annuale e un preventivo di spese. Nell’ambito di quanto approvato, la commissione svolgerà la sua attività in maniera autonoma, mettendo in essere ogni iniziativa ritenuta opportuna, con l’obbligo di riferire al Consiglio il risultato finale.

In caso di necessità il Presidente o il Consiglio dell’Associazione sottoporranno alla commissione di lavoro competente quesiti specifici o affideranno compiti particolari. In tal caso la commissione di lavoro svolgerà le attività necessarie e riferirà l’esito nel più breve tempo possibile.

ART. 16 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO E GIUDIZIO DISCIPLINARE
La qualifica di socio si perde per morte, dimissioni, perdita dei diritti civili, mancato pagamento della quota sociale entro il 31 gennaio, recesso ed esclusione.
Può inoltre essere determinata dal Comitato dei garanti per qualunque altra azione od omissione che leda la dignità o il prestigio sia del singolo socio che dell’ associazione, fatta eccezione per il mancato pagamento della quota sociale, sarà sottoposto al giudizio disciplinare dal Comitato dei garanti.
Nel caso in cui si ritenesse palesemente infondata la denuncia si potrà procedere d’ufficio al provvedimento

disciplinare dei denunzianti
Le sanzioni disciplinari applicabili dagli organi statutari sono:

a) ammonizione, cioè richiamo sulla mancanza commessa ed ingiunzione a non più ricadervi;
b) pena pecuniaria, da uno a cinque volte la quota sociale dell’ associazione;
c) sospensione dell’esercizio della professione di sommelier o di enogastronomo e /o altra qualifica rilasciata dall’ associazione per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno;
d) espulsione dall’ associazione, in tal caso il socio dovrà restituire le insegne e la notizia verrà pubblicata sul sito web dell’ associazione.
L’associato ha diritto di recedere dall’associazione in caso di dissenso dalle deliberazioni degli organi dell’associazione: la relativa dichiarazione deve farsi mediante lettera raccomandata diretta al Consiglio, entro trenta giorni, che delibera in merito entro trenta giorni dal suo ricevimento.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio dell’ associazione nei seguenti casi:
a) violazione delle norme statutarie, dei regolamenti e delle deliberazioni degli organi dell’ associazione;
b) svolgimento di attività in contrasto con le finalità dell’ associazione;
c) perdita dei diritti civili.

Il provvedimento di esclusione è comunicato con lettera raccomandata ed è immediatamente esecutivo; contro di esso, tuttavia, l’associato può ricorrere, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Comitato dei garanti che decide in modo definitivo entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso. L’esclusione dall’ associazione è invece automatica in caso di accertata morosità nel pagamento della quota associativa.

ART. 17 – ASSUNZIONI DI PERSONALE

L’accademia può assumere personale, secondo le esigenze, rispettando le normative vigenti in materia.

ART. 18 – BILANCIO
L’esercizio coincide con l’anno solare e si chiude pertanto al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio dell’associazione predispone il progetto di bilancio, corredandolo di una propria relazione sull’andamento della gestione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ordinaria.
Il bilancio, con le relazioni del Consiglio viene messo a disposizione degli associati presso la sede dell’associazione e/o attraverso la pubblicazione sul sito nei quindici giorni che precedono l’Assemblea. I proventi delle attività svolte dall’associazione non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
L’eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dallo statuto. La contabilità deve essere tenuta attraverso un rendiconto delle entrate e delle uscite. L’esercizio finanziario ha la durata di un anno: comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ciascun anno.

ART.19 – FORO COMPETENTE
Per eventuali controversie relative all’attività dell’associazioe viene stabilito come Foro competente quello di Cagliari.

ART. 20 – MODIFICAZIONI STATUTARIE 
Le modifiche al presente statuto possono essere apportate solo con l’approvazione dell’Assemblea dei soci secondo le modalità previste dall’ art. 8.

ART.21 – SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento dell’associazione, da qualsiasi causa determinato, il patrimonio che risultasse disponibile dopo le operazioni di liquidazione sarà devoluto a fini di utilità sociale o ad analoghe associazioni onlus.

Cagliari, 09 marzo 2020

Il Presidente