L’enoturismo traina la ripartenza del turismo enogastronomico.

L’enoturismo traina la ripartenza del turismo enogastronomico. Ecco le modalità per espletare l’attività enoturistica.

I dati sull’attività del Rapporto 2019 sul Turismo del Vino in Italia, a cura dell’Associazione Nazionale “Città del Vino” e dell’Università di Salerno, evidenziano il volume d’affari dell’enoturismo in Italia vale complessivamente 2,5 miliardi di euro. Secondo l’Enit (Agenzia nazionale per il Turismo), nel 2020, purtroppo, sono calati del 46% rispetto al 2019.
Il turismo del vino nato 30 anni fa si è rivelato un volano per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori rurali italiani, con grosse opportunità di crescita soprattutto dopo la ripresa della pandemia.
I territori vitivinicoli, a parte il paesaggio, racchiudo tanti aspetti legati al turismo come cantine, luoghi di assaggio, sagre, aspetti culturali, ecc. Molte di esse hanno puntato alla realizzazione di wine resort, relais e cantine per degustare vini di qualità e soggiornare in questi posti che stanno assumendo sempre più importanza per il turismo del vino.
Dall’andamento dei dati evidenziati il turismo del vino si conferma come elemento di trazione dell’intero settore dell’agroalimentare italiano.

Definizione di attività enoturistiche

L’articolo 1 comma 502 della L. 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018) definisce l’attività enoturistica, come: “Tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine”.

L’attività enoturistica come attività connessa

L’attività enoturistica è ritenuta una attività agricola connessa, purché svolta da un imprenditore agricolo singolo o associato. Occorre precisare che sono considerate attività enoturistiche, ai sensi dell’articolo 1 comma 502 della Legge 205 del 27 dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018) del ministero delle Politiche Agricole, Forestali e del Turismo con il Decreto del 12 3. 2019, pubblicato nella gazzetta 3 serie generale n. 89 del 15 aprile 2019: “Tutte le attività di conoscenza del vino espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione della vite, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni vinicole aziendali, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito delle cantine”.

Attività enoturistica

Sono ritenute attività enoturistiche, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 del decreto del 12 marzo 2019 emanato dal ministero delle Politiche Agricole, forestali e del turismo (D.M. n. 2779 del 12/03/2019):

• le attività formative e informative inerenti le produzioni vitivinicole del territorio e la conoscenza del vino, con particolare riguardo alle indicazioni geografiche (Dop, Ipg) nella cui area viene svolta l’attività;
• visite guidate ai vigneti di pertinenza dell’azienda;
• visite alle cantine;
• luoghi dove sono esposti gli strumenti che sono utilizzabili per coltivare la vite, e quelli riferiti alla storia ed alla pratica dell’attività vitivinicola ed enologica in genere;
• iniziative di carattere didattico, culturale e ricreativo svolte nell’ambito delle cantine e dei vigneti;
• la vendemmia didattica;
• le attività di degustazione
• commercializzazione delle produzioni vitivinicole aziendali, abbinate anche ad alimenti, come prodotti agroalimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo ed aventi i requisiti previsti dall’articolo 2 commi 1 e 2 del Dm del 12 marzo 2019.

La Scia (segnalazione certificata di inizio attività)

Per intraprendere l’attività enoturistica è necessario presentare al comune di competenza una Scia (Segnalazione certificata di inizio attività – Articolo 19 della 1.241 del 7 agosto 1990, così come stabilito dall’articolo 1 comma 504 della 1.205 del 27 dicembre 2017).
Inoltre si dovrà attenersi alle linee guida (decreto del 12 marzo 2019 emanato dal ministero delle Politiche agricole, forestali e del turismo) in vigore dal 16 aprile 2019 (D.M. n. 2779 del 12/03/2019 – Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio dell’attività enoturistica).

Gli obblighi da seguire

Articolo 2 D.M. n. 2779 del 12/03/2019) (Linee guida ed indirizzi in merito ai requisiti e standard minimi di qualità per lo svolgimento dell’attività enoturistica).
Le aziende che vorranno intraprendere l’attività di enoturismo dovranno possedere i requisiti generali, anche di carattere igienico-sanitario e di sicurezza, previsti dalla normativa vigente; inoltre si prevedono i seguenti requisiti e standard di servizio per gli operatori che svolgono attività enoturistiche:

1) apertura settimanale o anche stagionale di un minimo di 3 giorni, all’interno dei quali possono essere compresi la domenica, i giorni prefestivi e festivi;
2) strumenti di prenotazione delle visite, preferibilmente informatici;
3) cartello da affiggere all’ingresso dell’azienda che riporti i dati relativi all’accoglienza enoturistica, ed almeno gli orari di apertura, la tipologia del servizio offerto e le lingue parlate;
4) sito o pagina web aziendale;
5) indicazione dei parcheggi in azienda o nelle vicinanze;
6) materiale informativo sull’azienda e sui suoi prodotti stampato in almeno 3 lingue, compreso l’’italiano;
7) esposizione e distribuzione del materiale informativo sulla zona di produzione, sulle produzioni tipiche e locali con particolare riferimento alle produzioni con denominazione di origine sia, in ambito vitivinicolo che agroalimentare, sulle attrazioni turistiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche del territorio in cui è svolta l’attività enoturistica;
8) ambienti dedicati e adeguatamente attrezzati per l’accoglienza e per la tipologia di attività in concreto svolte dall’operatore enoturistico;
9) personale addetto dotato di competenza e formazione, anche sulla conoscenza delle caratteristiche del territorio, compreso tra il titolare dell’azienda o i familiari coadiuvanti, i dipendenti dell’azienda ed i collaboratori esterni.
10) l’attività di degustazione del vino all’interno delle cantine deve essere effettuata con calici in vetro o altro materiale, purché non siano alterate le proprietà organolettiche del prodotto;
11) svolgimento delle attività di degustazione e commercializzazione da parte di personale dotato di adeguate competenze e formazione, compreso tra:
a) titolare dell’azienda o familiari coadiuvanti;
b) dipendenti dell’azienda;
c) collaboratori esterni.

Inoltre, l’abbinamento ai prodotti vitivinicoli aziendali finalizzato alla degustazione deve avvenire con prodotti agro-alimentari freddi preparati dall’azienda stessa, anche manipolati o trasformati, pronti per il consumo nel rispetto delle discipline e delle condizioni e dei requisiti igienico sanitari previsti dalla normativa vigente, e prevalentemente legati alle produzioni locali e tipiche della Regione in cui è svolta l’attività enoturistica: DOP, IGP, STG, prodotti di montagna, prodotti che rientrano nei sistemi di certificazione regionali riconosciuti dalla UE, prodotti agroalimentari tradizionali presenti nell’elenco nazionale pubblicato ed aggiornato annualmente dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, della Regione in cui è svolta l’attività enoturistica.
Dall’attività di degustazione sono in ogni caso escluse le attività che prefigurano un servizio di ristorazione.

Alle aziende agricole che svolgono attività di degustazione, di fattoria didattica o di agriturismo e multifunzionalità se intraprendono anche l’attività enoturistica, continueranno ad applicarsi altresì le disposizioni regionali nelle relative materie.